E’ solamente per effetto e dal momento del riconoscimento della revisione dei prezzi da parte dell’amministrazione che sorge il diritto dell’appaltatore alla revisione medesima.
Questo riconoscimento si perfeziona esclusivamente con le modalità richieste dalle norme sull’evidenza pubblica contenute, con particolare riferimento ai comuni, nel Regio decreto n. 148/1915, nonché nelle leggi successive in materia.
Lo stesso deve pervenire necessariamente dall’organo dell’ente pubblico abilitato a manifestare la volontà che, nella specie, è esclusivamente il consiglio comunale.
Di conseguenza non costituisce valido ed efficace riconoscimento del diritto dell’appaltatore alla revisione citata il provvedimento adottato dal sindaco o dalla giunta comunale in via d’urgenza, qualora la delibera non sia stata ratificata dal consiglio comunale.
E’ quanto precisato dalla Corte di cassazione con la sentenza n. 23628 depositata il 21 novembre 2016.
Nel testo della medesima decisione è stato, altresì, ribadito il principio di diritto secondo cui, in materia di responsabilità da ritardo nel pagamento degli acconti e del saldo quale corrispettivo delle opere eseguite nell’ambito di un rapporto di appalto pubblico, ritardo che sia causato dal rallentamento nell’erogazione del finanziamento da parte di altro ente pubblico, non può essere esclusa la responsabilità del committente, soggetto debitore, in quanto “i fatti, in apparenza ascrivibili ad un soggetto terzo-finanziatore, restano imputabili al committente-debitore in mancanza di una convenzione ulteriore, con la quale l’ente finanziatore garantisca al committente la tempestiva erogazione del finanziamento”.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".