E' stato pubblicato nella “Gazzetta Ufficiale” n. 169 del 21 luglio il decreto legislativo n. 135 del 17 luglio 2016, che attua la direttiva comunitaria 2014/56/UE, contenente modifiche alla disciplina della revisione legale dei conti. Il provvedimento entrerà in vigore il 5 agosto 2016, ma sono previste alcune disposizioni transitorie.
Di rilevanza si segnala la norma sul tirocinio, secondo la quale questo può essere svolto contestualmente al biennio di studi finalizzato al conseguimento di laurea specialistica o magistrale ovvero ad una sua parte, in base ad appositi accordi, nell'ambito di una convenzione quadro tra il Miur ed il Ministero dell'economia e delle finanze. In tale convenzione quadro vengono poi definite le modalità di esonero dal controllo delle conoscenze teoriche per le materie che hanno già formato oggetto di esame universitario.
Particolari e minuziose sono le disposizioni sulle modalità di svolgimento dell'attività di revisione. Prima di accettare l'incarico il revisore deve valutare, oltre il possesso dei requisiti di indipendenza ed obiettività, la disponibilità di personale professionale competente, tempo e risorse necessari per svolgere in modo adeguato l'incarico.
E' necessario che il revisore legale o la società di revisione, per conseguire una ragionevole sicurezza che le decisioni e le procedure siano rispettate a tutti i livelli, adottino procedure amministrative e contabili adeguate, di sistemi di controllo interno della qualità, di procedure efficaci per la valutazione del rischio e di meccanismi efficaci di controllo e tutela in materia di sistemi di elaborazione elettronica dei dati.
Qualora la revisione sia svolta da una società di revisione legale, questa dovrà nominare almeno un responsabile dell'incarico, che deve essere scelto considerando i criteri di qualità della revisione, di indipendenza e di competenza.
Tra le sanzioni previste, si va dal semplice avvertimento, che impone alla persona di porre fine al comportamento illecito e di astenersi dal ripeterlo, alla sanzione amministrativa pecuniaria da 1000 a 150.000 euro, alla cancellazione dal registro del revisore legale. Il revisore che ha subito la cancellazione dal registro, prevede il decreto legislativo n. 135/2016, può chiedere di essere di nuovo iscritto dopo che siano trascorsi almeno sei anni dalla cancellazione.
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