In una recente nota di risposta ad un interpello presentato dalla Direzione Regionale delle Entrate dell’Emilia Romagna, l’Amministrazione finanziaria, direzione centrale Normativa, ha chiarito alcuni dubbi circa il campo di applicazione del “reverse charge” agli impianti industriali.
In linea con l’obiettivo del legislatore che ha esteso il meccanismo del “reverse charge” a nuove fattispecie relative al settore edile, al fine di contrastare le frodi particolarmente diffuse in tale ambito, l'Agenzia delle Entrate ha specificato che il meccanismo dell'inversione contabile si può applicare solo a quei servizi di installazione di impianti relativi ad edifici che sono riconducibili ad alcuni specifici codici Ateco (da 43.21.01 a 43.29.09) e che si riferiscono ad impianti che formano parte integrante dell’edificio e sono, comunque, al servizio dell’edificio stesso.
Pertanto, in tutti i casi in cui le attività di installazione di impianti siano riconducibili a classificazioni Ateco diverse da quelle specificamente afferenti il settore edile, come per esempio quelle attività di installazione che risultano più funzionali allo svolgimento dell’attività industriale del committente e non al funzionamento dell'edificio autonomamente considerato, il reverse charge non è applicabile, anche se gli impianti in oggetto sono parte integrante dell'edificio stesso.
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