Nella risoluzione n. 148 dello scorso 28 giugno, l’Agenzia delle Entrate ha stabilito che l’inversione contabile nell’edilizia segue la natura del contratto stipulato tra le parti ed il rapporto originario e non è vincolato dal codice di attività a cui aderiscono le imprese che prendono parte ai lavori. Infatti, per determinare il meccanismo del reverse-charge nel caso in cui sussistano contemporaneamente prestazioni di servizi e cessioni di beni è necessario considerare la volontà espressa nel contratto dalle parti.
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