Con la risoluzione n. 390 del 20 ottobre 2008 l’agenzia delle Entrate spiega che per i fabbricati strumentali concessi in affitto con l’applicazione dell’Iva la privatizzazione comporta retroattivamente a partire dal 1° gennaio 2008 l’accredito dell’imposta sul valore aggiunto e l’assoggettamento alla tassa di registro del 2% con l’obbligo di denuncia al competente ufficio che andava presentata entro ieri. Un chiarimento, in risposta ad un interpello sulle conseguenze delle locazioni degli immobili estromessi dal patrimonio dell’imprenditore individuale in virtù della facoltà offerta dalla Finanziaria 2008, che giunge in ritardo rispetto alla scadenza dell’adempimento.
Inoltre, nella stessa risoluzione viene precisato che per l’eventuale estromissione di immobili abitativi (strumentali per destinazione), la cui cessione sarebbe stata esente da Iva, non occorreva pagare la maggiorazione del 30% dell’imposta sostitutiva.
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