In materia di Superbonus e di applicazione del limite di spesa, l’Agenzia elle Entrate rettifica la precedente risposta n. 568 del 30/8/2021.
Se l’unità su cui insisteranno i lavori di miglioramento sismico e di efficientamento energetico ammessi a beneficiare del regime ex articolo 119 Dl n. 34/2020, è composta da un appartamento accatastato A/3 e da due pertinenze, di cui una accatastata C/6, con destinazione d'uso “autorimessa” e una accatastata C/2, con destinazione d'uso “magazzino”, il limite di spesa ammesso al Superbonus dovrà essere individuato con riferimento alle unità immobiliari censite in catasto all'inizio dei lavori, senza considerare che, a fine lavori, una parte di magazzino diventerà un immobile residenziale e quindi le unità abitative saranno due (risposta n. 765 del 9 novembre 2021).
In una precedente affermazione (risposta n. 568/2021), invece, era stato sostenuto che “l’importo massimo di spesa ammesso al superbonus in relazione agli interventi antisismici è pari a euro 96mila, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio, incluse le pertinenze”.
Tale affermazione è stata superata per specificare che anche per il Superbonus, in linea con la prassi in materia di detrazioni per interventi di riqualificazione energetica e di recupero del patrimonio edilizio, compresi quelli antisismici, i limiti di spesa quando avviene l’accorpamento di più unità immobiliari o la suddivisione di un'unica unità devono considerarsi con riferimento alle unità immobiliari censite in Catasto all'inizio degli interventi edilizi e non quelle risultanti alla fine dei lavori.
Dunque, di fronte ad un fabbricato composto da una unità abitativa accatastata e da due pertinenze, il limite di spesa a disposizione per gli interventi antisismici è pari a euro 96.000 considerando la singola unità residenziale unitariamente alle due pertinenze.
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