Retroattività forzata sulle aree fabbricabili

Pubblicato il 26 marzo 2007

Con il decreto legge n. 223/06, si specifica che un’area è da considerarsi fabbricabile con il semplice inserimento nel Piano Regolatore Generale approvato dal Comune, indipendentemente dall’autorizzazione da parte della Regione e dall’adozione dei piani attuativi. Questo dal 4 luglio 2006 per quattro imposte: Iva, Irpef, Registro e Ici. L’Amministrazione ha classificato fin da subito questa norma quale retroattiva. È bastata l’espressione “è da considerarsi fabbricabile” per fare attribuire al decreto la qualifica di norma interpretativa. Questa espressione è stata però oggetto di diverse interpretazioni: l’articolo n. 36, comma 2, del decreto 223/06, è intervenuto, rispetto alle quattro imposte citate, utilizzando espressioni diverse per qualificare la fattispecie più generale di “area fabbricabile e non”. Proprio questa circostanza fa sì che la disposizione di legge sia da ritenersi come “innovativo-descrittiva”, piuttosto che interpretativa. Il fatto che manchi una precisazione circa la data di entrata in vigore della norma, porta a concludere che il nuovo concetto di area fabbricabile ricorra necessariamente dal 4 luglio 2006 e che pertanto non sia da considerarsi retroattiva.

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