Retroattiva la causa di non punibilità per "tenuità del fatto"
Pubblicato il 16 aprile 2015
Con sentenza
n. 15449 depositata il 15 aprile 2015, la Corte di Cassazione, terza sezione penale, ha respinto il ricorso presentato dal liquidatore di una s.a.s., condannato ex D.Lgs. 74/2000, per aver costituito fraudolentemente – al fine di evadere le imposte- un trust per rendere inefficace la procedura di riscossione coattiva dei crediti.
Avverso la pronuncia della Corte d’Appello ricorreva l’imputato, invocando, tra le altre censure, l’applicabilità alla fattispecie della
nuova causa di non punibilità per tenuità del fatto, di cui all’art.
133bis c.p., introdotto con
D.Lgs. 28/2015.
Ha rilevato in proposito la Cassazione come, sebbene detta ultima normativa non preveda una disciplina transitoria, stante la natura sostanziale del nuovo istituto,
deve concludersi per la sua retroattività, in quanto legge più favorevole al reo ai sensi dell’art. 2 c.p.
Inoltre – ha poi affermato la Corte –
la questione di particolare tenuità del fatto ben può essere sollevata, nel caso qui in esame,
per la prima volta in sede di legittimità, atteso che, vista la sua recente introduzione, non avrebbe potuto essere dedotta in appello.
Nel caso di specie tuttavia – ha poi perseguito la Cassazione dopo una preliminare valutazione dei due indici/criteri di applicabilità – non sussistono le condizioni per applicare l’istituto. Infatti, benché i limiti di pena fissati dall’art. 133 bis c.p. non siano stati superati, le considerazioni emerse in sede di merito (irrogazione di pena superiore al minimo, mancato riconoscimento delle attenuanti)
portano tuttavia ad escludere la particolare tenuità dei fatti contestati.