Il divieto di pagamento in contanti in vigore dall’1 luglio scorso riguarda ciascun elemento della retribuzione ed ogni anticipo della stessa, mentre la corresponsione di somme dovute a diverso titolo, quali quelle imputabili a spese che i lavoratori sostengono nell’interesse del datore di lavoro e nell’esecuzione della prestazione (es: anticipi e/o rimborso spese di viaggio, vitto, alloggio), potranno continuare ad essere corrisposte in contanti.
Questo è quanto ha chiarito l’Ispettorato Nazionale del Lavoro il 10 settembre 2018, con nota prot. n. 7369, aggiungendo che l’indennità di trasferta, vista la sua natura mista (risarcitoria e retributiva solo quando superi un determinato importo ed abbia determinate caratteristiche), va ricompresa nell’ambito degli obblighi di tracciabilità.
Inoltre, l’INL ritiene lecita anche l’ipotesi:
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