Restituzione delle perdite se la manifestazione del consenso non avviene con le idonee modalità
Pubblicato il 08 novembre 2011
Il Tribunale di Reggio Emilia, con la sentenza n.
1503 del 2011, ha accolto la domanda avanzata da due investitori siciliani e volta ad ottenere la condanna di un istituto di credito alla restituzione delle perdite maturate in cinque anni di operazioni online che erano risultate non adeguatamente
"coperte" dalla sottoscrizione del contratto integrativo (articolo 30, comma 2, lettera e) del Regolamento Consob 11522/98), nonché l'annullamento di una serie di investimenti effettuati tra il 2002 ed il 2007, risultati finanziariamente fallimentari.
I giudici di merito, nel reputare fondati gli assunti dei ricorrenti, hanno considerato come rilevante la circostanza secondo cui la manifestazione del consenso all'integrazione contrattuale, necessaria in materia di derivati, fosse avvenuta con modalità diverse
“da quelle idonee a conferire all'atto valore legale di scrittura privata sottoscritta dalle parti”.