Resta una Onlus il consultorio che eroga prestazioni integrative a pagamento

Pubblicato il 26 gennaio 2015 Una Fondazione ha chiesto chiarimenti circa la possibilità di conservare la qualifica di ONLUS anche nel caso in cui, nell’ambito della propria attività di consultorio, al fine di assicurare il completamento della terapia, eroga alcune prestazioni aggiuntive con corrispettivo a carico del paziente, oltre a quelle il cui costo è rimborsato dalla Regione.

La Fondazione ritiene che le suddette prestazioni rese a fronte di un pagamento non possano essere ricondotte nell’ambito dell’attività istituzionale, ma debbano essere considerate “attività direttamente connesse” a quelle istituzionali sia per la loro finalità che per la loro necessità.

Risoluzione n. 10/E/2015

Si tratta, infatti, di prestazioni che sono del tutto analoghe a quelle rese gratuitamente e rimborsate dalla Regione; solo che si tratta di interventi integrativi, rispetto al numero massimo di prestazioni erogabili gratuitamente, che si rendono necessari per garantire l’efficacia della terapia in corso.

Per tali ragioni le suddette prestazioni si possono far rientrare tra le attività “direttamente connesse” a quelle previste dal comma 5, dell’articolo 10 del Dlgs 460/1997, risultando necessarie per il ristabilimento del paziente.

Per tali motivi le suddette prestazioni non fanno perdere alla Fondazione la sua qualifica di ONULS - pur incassando la stessa dei compensi per le prestazioni aggiuntive – nè tantomeno la privano delle agevolazioni stabilite dall’articolo 150, comma 2 del Tuir (no profit), dal momento che i corrispettivi incassati per tali prestazioni non concorrono alla formazione del reddito imponibile.

Questa la conclusione dell’Amministrazione finanziaria all’interpello avanzato, resa con la risoluzione n. 10 del 23 gennaio 2015.
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