Responsi discordanti della Cassazione sul danno in itinere

Pubblicato il 11 ottobre 2010 Due sentenze della Cassazione, la n. 19937 del 21 settembre 2010 e la n. 20221 del 24 settembre 2010, sollevano dubbi sul riconoscimento del danno per infortunio in itinere.

Nella prima sentenza la Cassazione dà ragione ai giudici di merito che hanno considerato non indennizzabile il danno da incidente occorso durante il raggiungimento del posto di lavoro, in quanto il dipendente aveva scelto il percorso più lungo e meno trafficato in luogo di quello più breve ma ad elevata intensità di traffico stradale. I giudici di Cassazione sottolineavano come anche la strada percorsa, non trafficata, non era immune da intoppi.

Con la seconda sentenza la Corte di cassazione, in merito al caso di un dipendente che ha perso la vita durante il tragitto verso il posto di lavoro, ha ritenuto che dovesse essere riconosciuta la copertura assicurativa – Inail – anche se il percorso non era il più breve, ma il più comodo e il più conveniente. Con questa decisione, contraria alla precedente, la Corte batte sull’assunto che per interrompere il nesso tra prestazione e attività assicurata deve esserci il dolo del dipendente che per ragioni personali e avulse dall’esercizio della prestazione decide volontariamente di percorrere la strada meno indicata per raggiungere il posto di lavoro.
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