Responsabilità solidale. È sufficiente per il committente una dichiarazione sostitutiva dell’appaltatore
Pubblicato il 09 ottobre 2012
Per far fronte alla crescente incertezza interpretativa mostrata dalle associazioni di categoria, l’agenzia delle Entrate pubblica la
circolare n. 40/E dell’8 ottobre 2012, al fine di fornire alcuni chiarimenti in ordine alle disposizioni contenute nell’articolo
13-ter del Dl n. 83/2012 che, con decorrenza 12 agosto 2012, modificano la disciplina in materia di responsabilità fiscale nell’ambito dei contratti d’appalto e subappalto di opere e servizi.
Il decreto "crescita" ha, infatti, previsto la responsabilità dell’appaltatore e del committente per il versamento all’Erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e Iva dovuta dal subappaltatore e dall’appaltatore in relazione alle prestazioni effettuate nell’ambito del contratto.
Tale responsabilità è esclusa solo se l’appaltatore/committente acquisisce la documentazione attestante che i versamenti fiscali, scaduti alla data del pagamento del corrispettivo, sono stati correttamente eseguiti dal subappaltatore/appaltatore, documentazione che, secondo quanto previsto dalla stessa disposizione, può consistere anche nella asseverazione rilasciata da Caf o da professionisti abilitati. Inoltre, si prevede che sia l’appaltatore che il committente possono sospendere il pagamento del corrispettivo dovuto al subappaltatore/appaltatore fino al momento dell’esibizione della suddetta documentazione.
Nella circolare si evidenzia come la norma stia generando delle difficoltà applicative con la conseguenza – fatta presente dalle stesse associazioni di categoria – che in attesa di ricevere specifiche istruzioni circa l’esatta individuazione dei limiti di responsabilità, i pagamenti, al momento, risultano sospesi.
Obiettivo della circolare n. 40/E/2012 è quello di sciogliere i dubbi attinenti due aspetti principali: la decorrenza delle nuove disposizioni di legge e la certificazione idonea ad attestare la regolarità dei versamenti delle ritenute e dell’Iva.
Riguardo all’individuazione del momento di entrata in vigore delle disposizioni di cui all’articolo 13-ter del Dl n. 83/2012, la circolare specifica che queste debbano trovare applicazione solo per i contratti di appalto/subappalto stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore della norma, ossia dal 12 agosto 2012.
Considerato che la norma introduce a carico dell’appaltatore/subappaltatore un adempimento di natura tributaria, l’Agenzia specifica anche che – sulla base delle disposizioni previste dallo Statuto del contribuente - tali adempimenti sono esigibili a partire dal sessantesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della norma, con la conseguenza che, relativamente ai contratti stipulati a partire dal 12 agosto 2012, la certificazione deve essere richiesta solamente in relazione ai pagamenti effettuati a partire dall’11 ottobre 2012.
Riguardo, invece, alla documentazione che l’appaltatore/subappaltatore deve produrre per
dimostrare il regolare versamento dell’Iva e delle ritenute, scaduti alla data del
pagamento del corrispettivo, al fine di superare il vincolo di responsabilità
solidale del committente/appaltatore, la circolare specifica che oltre alla dichiarazione che può essere rilasciata anche attraverso l’asseverazione di un responsabile del centro di assistenza fiscale o di un altro soggetto abilitato, si può considerare valida anche una dichiarazione sostitutiva – resa ai sensi del DPR n.
445 del 2000 - con cui l’appaltatore/subappaltatore attesta l’avvenuto adempimento degli obblighi richiesti dalla disposizione.