Responsabilità solidale dei condomini per le infiltrazioni a piano terra
Pubblicato il 30 gennaio 2015
Sussiste la
responsabilità solidale di
tutti i condomini, nel caso di danni arrecati ad un magazzino posto al piano terra dell’immobile condominiale.
E’ quanto sostenuto dalla Corte di Cassazione, con sentenza n.
1674 depositata il 29 gennaio 2015, in accoglimento del ricorso presentato dal proprietario di un locale posto al piano scantinato ed adibito ad esercizio commerciale.
Quest’ultimo chiedeva la condanna del condominio e dei condomini singolarmente, al
risarcimento dei danni arrecati alla sua proprietà,
per effetto di infiltrazioni d’acqua e ristagni di umidità, nonché, all’
eliminazione delle relative cause.
Mentre il Tribunale, in parziale accoglimento della domanda, riconosceva la responsabilità del condominio solo in ragione del 50% del danno, la Corte d’Appello la escludeva del tutto, riconducendo i danni lamentati, piuttosto che ad un difetto di manutenzione delle parti comuni, ad un vizio strutturale dell’immobile.
A ben altra conclusione, infine, è giunta la Cassazione con la pronuncia qui in esame, avendo essa riconosciuto, in base ad altra ricostruzione dei fatti, la
condanna in solido di tutti i condomini per l’intera entità del danno subito dall’attore.
Con ampia argomentazione, corroborata da numerosi riferimenti normativi e giurisprudenziali, ha infatti sostenuto la Suprema Corte come il
risarcimento del danno da cosa in custodia di
proprietà condominiale,
non si sottragga affatto alla regola della
responsabilità solidale di cui all’art. 2055 c.c. , individuando nei
singoli condomini i soggetti
solidalmente responsabili.