Responsabilità solidale dei condomini per le infiltrazioni a piano terra

Pubblicato il 30 gennaio 2015 Sussiste la responsabilità solidale di tutti i condomini, nel caso di danni arrecati ad un magazzino posto al piano terra dell’immobile condominiale.

E’ quanto sostenuto dalla Corte di Cassazione, con sentenza n. 1674 depositata il 29 gennaio 2015, in accoglimento del ricorso presentato dal proprietario di un locale posto al piano scantinato ed adibito ad esercizio commerciale.

Quest’ultimo chiedeva la condanna del condominio e dei condomini singolarmente, al risarcimento dei danni arrecati alla sua proprietà, per effetto di infiltrazioni d’acqua e ristagni di umidità, nonché, all’eliminazione delle relative cause.

Mentre il Tribunale, in parziale accoglimento della domanda, riconosceva la responsabilità del condominio solo in ragione del 50% del danno, la Corte d’Appello la escludeva del tutto, riconducendo i danni lamentati, piuttosto che ad un difetto di manutenzione delle parti comuni, ad un vizio strutturale dell’immobile.

A ben altra conclusione, infine, è giunta la Cassazione con la pronuncia qui in esame, avendo essa riconosciuto, in base ad altra ricostruzione dei fatti, la condanna in solido di tutti i condomini per l’intera entità del danno subito dall’attore.

Con ampia argomentazione, corroborata da numerosi riferimenti normativi e giurisprudenziali, ha infatti sostenuto la Suprema Corte come il risarcimento del danno da cosa in custodia di proprietà condominiale, non si sottragga affatto alla regola della responsabilità solidale di cui all’art. 2055 c.c. , individuando nei singoli condomini i soggetti solidalmente responsabili.
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