Con sentenza n. 12871 depositata il 22 giugno 2015, la Corte di Cassazione, terza sezione civile, ha respinto il ricorso di un dentista, avverso la pronuncia con cui la Corte d'Appello lo aveva condannato a risarcire un paziente, per avergli provocato dei danni a seguito di un intervento odontoiatrico.
Respinta innanzitutto dalla Cassazione, la sollevata eccezione di prescrizione, addivenendo - al pari della Corte territoriale ma sulla base di considerazioni diverse – alla conclusione per cui, nella responsabilità di specie, il termine prescrizionale comincia a decorrere dal momento in cui il danno diviene oggettivamente percepibile dal paziente.
Quanto al merito della questione, la Suprema Corte – respingendo la relativa censura – ha perfettamente condiviso quanto già dedotto in secondo grado, secondo cui, ai fini della responsabilità del professionista, non assume alcuna varianza il fatto che i danni fossero in realtà dipesi dal precedente intervento di altro medico.
Il ricorrente infatti, si è reso comunque negligente, poiché, nel caso di specie, prima di istallare la protesi dentaria, non ha verificato la congruità della devitalizzazione dei denti (pur condotta da altro medico) su cui andava ad operare.
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