Responsabilità precontrattuale. Attenta disamina sulla buona fede e correttezza

Pubblicato il 03 maggio 2012 I giudici di Cassazione, con la sentenza n. 6526 del 26 aprile 2012, si sono pronunciati relativamente ad una vicenda in cui una parte aveva evocato in giudizio l’altra al fine di ottenere il risarcimento dei danni a titolo di responsabilità precontrattuale.

Nei gradi di merito, era stato escluso che, nella fattispecie, potesse individuarsi una condotta inadempiente in capo al convenuto, sul presupposto che le parti non avevano raggiunto nemmeno l’accordo sugli elementi essenziali del contratto da sottoscrivere.

La Suprema corte ha, tuttavia, ribaltato detta statuizione sottolineando, in particolare, che, “se è pur vero che nella fase antecedente alla conclusione di un contratto, le parti hanno, in ogni tempo, piena facoltà di verificare la propria convenienza alla stipulazione e di richiedere tutto quanto ritengano opportuno in relazione al contenuto delle reciproche, future obbligazioni, con conseguente libertà, per ciascuna di esse, di recedere dalle trattative indipendentemente dalla esistenza di un giustificato motivo”, è altrettanto vero che l’operatività di tale principio è assoggettato al limite del rispetto del principio di buona fede e correttezza, principio da intendersi, tra l’altro, come “dovere di informazione della controparte circa la reale possibilità di conclusione del contratto, senza omettere circostanze significative rispetto all’economia del contratto medesimo”.

E per la Corte, nella specie, i giudici di merito avevano omesso di effettuare un’approfondita disamina dei fatti alla luce della serie di elementi forniti dal ricorrente che non risultavano congruamente valutati e che, in ipotesi, sul presupposto del principio giuridico precedentemente affermato, se adeguatamente valorizzati, avrebbero potuto condurre ad un esito diverso della controversia.
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