Responsabilità medica come “extracontrattuale”, prescrizione in 5 anni
Pubblicato il 14 ottobre 2014
Importante pronuncia di merito per quel che riguarda la responsabilità medica.
Secondo il Tribunale di Milano -
sentenza del 17 luglio 2014, giudice estensore, Patrizio Gattari – il tenore letterale dell'articolo 3, comma 1, Legge Balduzzi, nonché l'intenzione del legislatore della medesima legge, inducono a ritenere che la
responsabilità del medico per le condotte connotate da
colpa lieve, per essersi attenuto
alle linee guida, debba essere ricondotta alla
responsabilità extracontrattuale da fatto illecito ex articolo 2043 del Codice civile.
Conseguentemente, l'
obbligazione risarcitoria del sanitario può scaturire solo in presenza di
tutti gli elementi che costituiscono l'illecito aquiliano prescrivendosi, la
relativa azione di risarcimento, in
cinque anni.
La responsabilità della struttura sanitaria resta “contrattuale”
La Legge Balduzzi, per contro, non ha alcuna incidenza sulla distinta
responsabilità della struttura sanitaria pubblica o privata, responsabilità da considerare comunque di
tipo “contrattuale” ex articolo 1218 del Codice civile.
In questo caso,
l'azione nei confronti della struttura ospedaliera
si prescrive in dieci anni.
L'articolo 3 della legge Balduzzi – viene, altresì, precisato – non riguarda nemmeno le ipotesi in cui
tra paziente e medico sia stato sottoscritto
un apposito contratto, nel qual caso la
responsabilità del medico resta
contrattuale, ai sensi dell'articolo 1218 del Codice civile.