Responsabilità giuridica per i reati ambientali

Pubblicato il 15 agosto 2011 Con l’entrata in vigore il 16 agosto 2011 del decreto legislativo n. 121 del 7 luglio 2011 vengono introdotte sanzioni amministrative per le violazioni inerenti le norme poste a tutela dell’ambiente. Infatti il D.Lgs. n. 121/11 modifica il decreto legislativo n. 231/2001 sulla responsabilità delle persone giuridiche, estendendo a società ed enti la responsabilità per una serie di reati effettuati contro l’ambiente.

Nel Decreto 231 viene aggiunto il nuovo articolo 25-undecies rubricato “Reati ambientali” dedicato ad introdurre sanzioni per il caso di falsità del certificato analitico nel trasporto dei rifiuti assistito dal Sistri, per gli scarichi industriali, le emissioni in atmosfera e le bonifiche.

Se i reati riguardano violazioni alle norme sulla difesa del suolo, scarichi di liquami e violazioni su controlli, è prevista una sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote (le quote possono assumere valore da 100 a 1.000, in base al caso) sulla base di quelle previste dal Codice dell’ambiente (le sanzioni vanno da 600 a 60.000 euro), per le quali è previsto il raddoppio qualora l’evento abbia natura violenta e pericolosa.

Per i reati relativi ad attività di gestione di rifiuti non autorizzata, la sanzione va da 100 a 300 quote nel caso di discarica abusiva o comunque non in regola, gestione non autorizzata e corretta di rifiuti ordinari, pericolosi e speciali. In caso di inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee, l’ammenda sarà da 150 fino a 250 quote e proporzionale alla gravità della violazione.

Pesanti le multe per traffico illecito di rifiuti dove si applica una sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote, mentre per l’attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, la multa è moltiplicata da 300 a 500 quote se si tratta di rifiuti non pericolosi e da 400 a 800 quote se si tratta di rifiuti radioattivi. In questo caso la detenzione prevista tra un minimo di 6 anni di reclusione e un massimo di 8.

Importante è l’allargamento della responsabilità all’ente; infatti con la ricezione della direttiva 99/08/CE, la responsabilità penale prima relegata alla persona fisica ora si estende anche all’ente, che risponderà penalmente dell’illecito commesso da un soggetto che rappresenta, individualmente o collettivamente, un organo della persona giuridica.
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