Responsabilità delle imprese: il market abuse nei modelli

Pubblicato il 05 marzo 2007

Dopo l’entrata in vigore della legge Comunitaria per il 2004 (la n. 62/2005), che ha introdotto nel nostro ordinamento penale i reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato - prevedendo in entrambi i casi sanzioni a carico degli enti che dalla commissione degli illeciti da parte dei propri dipendenti hanno tratto dei vantaggi – si è avvertita sempre più la necessità di un aggiornamento delle linee guida a cui dovranno uniformarsi le società. In tal senso, deve essere inteso il lavoro messo a punto da Confindustria che appare, comunque, ancora in stato di avanzamento. E’ arrivato, poi, il via libera da parte della Consob, che invierà a breve il materiale al ministero della Giustizia che avrà, a sua volta, 30 giorni di tempo per formulare le proprie osservazioni. Si tratta del più rilevante adeguamento finora predisposto sull’argomento, dopo l’originario varo delle linee guida che hanno fatto seguito al debutto nel 2001 del principio della responsabilità amministrativa degli enti dipendente da reati commessi nelle relazioni azienda-pubblica amministrazione e il successivo allargamento nel tutto il settore degli illeciti societari. L’ulteriore novità di questa revisione delle linee guida sta nel fatto che la disciplina della responsabilità dell’ente per le due nuove fattispecie di reato si articola oltre che sul piano penale anche su quello amministrativo:

- sono previste sanzioni amministrative pecuniarie da 20mila a 3 milioni di euro applicabili dalla Consob; la sanzione può essere aumentata fino a 10 volte il profitto o il prodotto conseguito dall’ente a seguito della commissione del reato, se il profitto o il prodotto sono di rilevante entità;

- il giudice in sede penale può applicare una sanzione pecuniaria da 1.000 quote (anche questa sanzione può essere aumentata fini a dieci volte); come per i reati societari, non sono previste sanzioni interdittive a carico dell’ente.

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