Responsabilità della banca con competenza nel luogo del danno
Pubblicato il 29 gennaio 2015
Nelle
azioni di responsabilità esperite da un
investitore contro l
’emittente di titoli obbligazionari fondate sul prospetto nonché sulla violazione di obblighi di informazione degli investitori imposti per legge, che
non siano riconducibili alla nozione di "materia contrattuale", la
competenza appartiene al
giudice del domicilio del ricorrente, qualora il
danno lamentato si sia
verificato direttamente
sul suo conto corrente bancario, presso una banca avente sede nell’ambito di competenza territoriale di tale giudice.
Alle stesse è, infatti, applicabile l’art.
5, punto 3 Regolamento n. 44/2001 che disciplina la
competenza in materia di illeciti civili dolosi o colposi.
Tale principio è stato espresso dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, con
sentenza del 28 gennaio 2015 pronunciata relativamente alla causa C-375/13, con la quale è stata data interpretazione ad alcuni articoli del Regolamento CE n. 44/2001, concernente la
competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale.
Il fatto da cui origina la questione, riguarda la domanda di risarcimento danni avanzata da un investitore domiciliato a Vienna nei confronti di una banca avente sede a Londra, per
presunta responsabilità contrattuale, precontrattuale e per fatto illecito, in merito alla svalutazione di un investimento che il ricorrente avrebbe effettuato mediante strumenti finanziari emessi dalla banca medesima.