Responsabilità del notaio. L’assicurazione risponde degli obblighi restitutori

Pubblicato il 23 marzo 2012 La Corte di cassazione, con la sentenza n. 3969 del 13 marzo 2012, ha rigettato il ricorso presentato dalla compagnia di assicurazione di un notaio che era stata coinvolta in un giudizio di responsabilità attivato a carico del professionista che, nell’ambito di una compravendita immobiliare, non aveva reso edotta parte acquirente della pendenza di un giudizio di divisione ereditaria avente a oggetto il suolo sul cui è costruita l’unità abitativa.

Così, quando l’acquirente aveva convenuto in giudizio il promissorio venditore, chiedendo la risoluzione del contratto preliminare, nonché il risarcimento dei danni, lo stesso aveva anche convenuto il professionista, che aveva rogato l’atto con cui egli aveva acquistato.

In particolare, i giudici di Cassazione hanno respinto gli assunti della ricorrete compagnia di assicurazione la quale – viene spiegato nella sentenza – non aveva per vero mai contestato la responsabilità professionale del notaio, sostenendo, piuttosto, “la radicale incompatibilità del ruolo svolto dal notaio nelle transazioni negoziali che si attuano per tramite del suo ministero, con gli obblighi restitutori gravanti sulle parti in caso di risoluzione per vizi genetici o funzionali del sinallagma contrattuale”.

Ciò che doveva rilevarsi, in realtà, era che la condanna pronunciata nei confronti del professionista era pur sempre una condanna al risarcimento dei danni, ancorché gli stessi fossero stati quantificati assumendo a parametro gli obblighi restitutori gravanti sull’assicurato. Di talché si poteva al più discutere della congruità di tale liquidazione, ma giammai contestarla sotto il profilo di una pretesa, inesistente confusione tra ruolo del notaio e ruolo della parte.
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