Responsabilità contrattuale in capo alla struttura sanitaria
Pubblicato il 12 aprile 2010
Il Tribunale di Bologna, nel testo della sentenza n. 62 del 2010, ha qualificato la responsabilità addebitabile ad una struttura sanitaria in conseguenza dei danni, patrimoniali e non, subiti da un nascituro colpito, al momento del parto, da asfissia a causa della negligente condotta dei sanitari, come responsabilità contrattuale per come disciplinata dall'articolo 1228 del Codice civile. L'Ente ospedaliero, in particolare, risponderebbe dei fatti dolosi o colposi posti in essere dalle condotte dei suoi dipendenti per il fatto di essersi avvalso, nell'adempimento delle proprie obbligazioni, dell'opera di terzi. Proprio per la natura contrattuale di tale responsabilità, la stessa può essere fatta valere nel termine di dieci anni dal verificarsi dell'evento.