Responsabilità civile. Difesa dell'assicurato a carico dell'assicurazione

Pubblicato il 12 settembre 2014 Nell'ambito di un giudizio instaurato ai fini del risarcimento del danno da responsabilità civile, l'assicuratore è tenuto a sopportare le spese di lite dell'assicurato, nei limiti stabiliti dal terzo comma dell'articolo 1917 del Codice civile, anche nel caso in cui non venga riconosciuto nessun danno al terzo che ha promosso l'azione.

Ed infatti, nei procedimenti come quello in oggetto, la costituzione e difesa dell'assicurato, giustificata dall'instaurazione del giudizio da parte di chi assume di aver subito un danno, è svolta anche nell'interesse dell'assicuratore, ritualmente chiamato in causa, essendo finalizzata all'imparziale accertamento dell'esistenza dell'obbligo di indennizzo.

E' quanto evidenziato dai giudici di Cassazione nel testo della sentenza n. 19176 dell'11 settembre 2014.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Cambio del luogo di lavoro e legge applicabile: i chiarimenti della CGUE

12/12/2025

INAIL: dal 2026, assegno di incollocabilità fino a 67 anni

12/12/2025

Cndcec: chiarimenti su obbligo formativo in materia di antiriciclaggio

12/12/2025

Gestione rifiuti e TARI: esclusa l’aliquota ridotta per la tariffa

12/12/2025

Contributi 2025 per eventi sportivi: requisiti e scadenze per ASD e SSD

12/12/2025

Esportazione rottami metallici extra-UE: nuova piattaforma digitale dal 15 dicembre

12/12/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy