Con sentenza n. 23491 depositata il 17 novembre 2015, la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di un notaio, cui era stata confermata, in secondo grado, la condanna alla sanzione disciplinare della sospensione dalla professione.
Il professionista, in particolare, censurava l'ordinanza impugnata, nella parte i giudici avevano ravvisato illecito disciplinare nel ritardo delle trascrizioni (ed iscrizioni) di atti, senza tuttavia considerare che dette trascrizioni erano state effettuate dal notaio, appena venuta a maturare la valuta ed andato a buon fine l'assegno conferitogli dal cliente.
Nel respingere la presente doglianza, la Cassazione ha richiamato un noto principio in materia, secondo cui il notaio ha la facoltà di rifiutare la propria prestazione professionale se le parti non depositino presso di lui le somme necessarie per le tasse, l'onorario e le spese.
Ma nel caso in cui, tuttavia, il professionista accetti di eseguire la prestazione richiestagli e di ricevere l'atto, il mancato pagamento di tali importi da parte del cliente, non lo autorizza a sottrarsi all'obbligo di provvedere alle formalità susseguenti (ovvero, trascrizioni ed iscrizione dell'atto).
In sostanza – conclude la Suprema Corte – una volta accettato l'incarico notarile, né il mancato pagamento da parte del cliente degli importi per tasse e trascrizioni, né tanto meno il mancato perfezionamento della liquidità dei titoli rilasciati per il medesimo pagamento (come nel caso de quo), possono consentire al professionista di ritardare la dovuta tempestiva trascrizione.
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