L’agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 312 del 5 novembre chiarito che la verifica sull’effettiva sede dell’amministrazione di società esula dalle finalità dell’istituto dell’interpello ordinario, al quale si può ricorrere nel caso di obiettive condizioni di incertezza sull’interpretazione di una disposizione normativa di natura tributaria, con riferimento a casi concreti e personali. Secondo l’Agenzia, l’istanza di una holding con sede legale e amministrativa ad Amsterdam, che esercita dal 1996 l’attività di gestione di partecipazioni, è dunque inammissibile e la prova contraria necessaria per superare la presunzione di “esterovestizione” potrà essere data durante l’eventuale accertamento.
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