La corte di Cassazione, con la sentenza n. 9856 del 14 aprile 2008, ha stabilito che il contribuente che abbia la residenza fiscale in due Stati membri dell’Ue, deve versare le tasse nel nostro Paese qualora in Italia vi sia il centro dei suoi affetti, legami personali e hobby.
Gli elementi rilevanti sono dunque due: in primo luogo occorre individuare il centro permanente degli interessi della persona, inteso come luogo in cui il soggetto ha un più stretto collegamento di interessi personali e patrimoniali; se non è possibile effettuare tale valutazione, il problema viene risolto attribuendo la residenza fiscale allo Stato con cui sono rilevabili i legami personali.
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