Residenza essenziale per il godimento delle agevolazioni prima casa

Pubblicato il 13 ottobre 2012 Con la sentenza n. 17597 depositata il 12 ottobre 2012, la Cassazione ha respinto il ricorso presentato da un uomo avverso la decisione con cui i giudici di merito, escludendo che lo stesso potesse beneficiare delle agevolazioni previste per l’acquisto della prima casa, avevano confermato nei suoi confronti un atto impositivo per maggiori imposte di registro e ipotecarie. Nella sentenza impugnata, in particolare, era stata rilevata l’insussistenza del requisito per il godimento dell'agevolazione citata, consistente nella residenza anagrafica dell'acquirente nel comune dell'immobile acquistato.

Il ricorrente, un immigrato, lamentava di non essere riuscito a spostare la residenza presso l’immobile che aveva acquistato entro il previsto termine di diciotto mesi dal rogito notarile a causa delle lungaggini burocratiche connesse al suo status di cittadino extracomunitario.

Doglianza ritenuta di alcun rilievo dai giudici di Cassazione, i quali hanno sottolineato come il semplice trasferimento di fatto nell’immobile nel termine previsto, in assenza del trasferimento della residenza anagrafica, non poteva integrare condizione idonea ad impedire la decadenza dal beneficio e la sua revoca.
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