Per i soggetti residenti nel nostro Pese sono imponibili in Italia i redditi ovunque prodotti, mentre per i non residenti sono assoggettati ad imposta i soli redditi prodotti nel territorio dello Stato italiano.
Stante quanto sopra, con messaggio n. 2757 del 21 giugno 2016, l’INPS si è soffermata sul riconoscimento ed applicazione delle detrazioni per produzione del reddito e per carichi di famiglia nei confronti di soggetti residenti all’estero, fornendo chiarimenti su:
Evidenzia l’Istituto che per il periodo d’imposta 2016 il servizio online - messo a disposizione dall’Istituto nel 2015, funzionale all’acquisizione ed alla registrazione negli archivi informatici dell’attestazione necessaria al riconoscimento delle detrazioni per carichi di famiglia - potrà essere utilizzato da tutti i pensionati residenti all’estero, escluso quelli residenti in Paesi che non assicurano un adeguato scambio di informazioni.
A partire dalla mensilità di luglio 2016 saranno azzerate le detrazioni per carichi familiari attualmente applicate sulle pensioni dei residenti all’estero che non abbiano già fatto pervenire la dichiarazione di spettanza.
Tuttavia, il recupero delle detrazioni già concesse per le mensilità da gennaio a giugno 2016 sarà avviato a partire dalla rata di ottobre 2016, in cinque rate, e nei confronti dei pensionati che, nel frattempo, non avranno fatto pervenire la dichiarazione di spettanza in tempo utile per il ricalcolo della suddetta mensilità.
Conclude il messaggio INPS n. 2757/2016 specificando che eventuali dichiarazioni che dovessero pervenire successivamente comporteranno la riattivazione delle detrazioni ed i conseguenti conguagli sulla prima rata utile.
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