Niente detrazioni per figli a carico per i cittadini italiani residenti all’estero che possiedono immobili in Italia, e per i quali viene pagata l’imposta di registro. Unico modo per fruire dell’agevolazione fiscale è dimostrare di poter applicare il regime dei “non residenti Schumacker”.
È quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 207/E del 9 luglio 2020.
Per stabilire se un soggetto residente all’estero, con immobili posseduti in Italia, possa fruire delle detrazioni per figli a carico, è conoscere con esattezza la nozione di “residenza fiscale” nella legislazione interna degli Stati contraenti, al fine di poter applicare le norme delle convenzioni contro le doppie imposizioni.
Al riguardo, l’art. 2 del Tuir (Dpr. n. 917/1986) prevede che sono soggetti passivi d'imposta tutte le persone fisiche residenti e non residenti nel territorio dello Stato, indipendentemente dalla cittadinanza. Mentre sono considerati residenti in Italia tutte le persone iscritte, per la maggior parte del periodo d'imposta, nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza.
I predetti requisiti sono alternativi tra loro, di conseguenza, per essere considerati fiscalmente residenti è sufficiente che per la maggior parte dell’anno si realizzi una delle suddette condizioni.
Per quanto concerne le modalità di tassazione, l’art. 3 del Tuir stabilisce che per le persone residenti in Italia l'imposta si applica sull'insieme dei redditi percepiti a prescindere da luogo di produzione.
Diversamente, per i non residenti l'imposta si applica solo sui redditi prodotti in Italia.
In conclusione, se il contribuente non è residente in Italia e, quindi, versa all’Erario soltanto i redditi prodotti nel territorio dello Stato, non può operare la detrazione richiesta.
Tuttavia, per completezza, l’Agenzia lascia una finestra aperta, aggiungendo che il discorso cambia se il contribuente possiede i requisiti per beneficiare del regime dei “non residenti Schumacker”. Tale regime, sinteticamente, estende la disciplina di determinazione dell’imposta prevista per i residenti anche ai non residenti che producono almeno il 75% del loro reddito complessivo nel nostro Paese, a patto che il contribuente non usufruisca di analoghe agevolazioni fiscali nello Stato di residenza.
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