Resi noti gli importi giornalieri per la liquidazione delle indennità di malattia e maternità
Pubblicato il 21 aprile 2011
Con la circolare n.
69 del 20 aprile 2011, l’Inps indica gli importi giornalieri su cui vanno determinate le prestazioni economiche di maternità, malattia e tubercolosi, la cui misura deve essere calcolata con riferimento ai periodi di paga compresi nell’anno 2011, a favore di specifiche categorie di lavoratori dipendenti ed autonomi.
La circolare fa presente che relativamente all’indennità di tubercolosi, i criteri indicati valgono soltanto per i primi 180 giorni di assistenza per i soggetti che hanno diritto all’indennità di malattia; per le restanti categorie aventi diritto all’indennità di tubercolosi, ma non a quella di malattia, si rammenta che le prestazioni vanno erogate commisurandole alla misura fissa.
Inoltre, si ricorda che, a decorrere dal 1° gennaio 2007, la retribuzione imponibile ai fini contributivi ed utile ai fini della liquidazione delle prestazioni economiche di malattia, maternità e tubercolosi deve essere determinata secondo le norme previste per la generalità dei lavoratori (art. 6 del D.Lgs. n. 314/1997 e art. 1, comma 1, del D.L. n.338/1989, convertito in Legge n. 389/1989). Segue l’elenco dei lavoratori che sono interessati dalle citate prestazioni economiche.
Con riferimento alla categoria dei lavoratori soci di società e di enti operativi, per esempio, si riporta che i trattamenti economici previdenziali menzionati relativi ad eventi indennizzabili sulla scorta di periodi di paga cadenti nell’anno 2011 (quelli insorti a partire dal 1° febbraio 2011, salvo che l’evento, pur iniziato nel mese di gennaio 2011, debba essere indennizzato con la retribuzione del medesimo mese in quanto il rapporto di lavoro è sorto nel mese di gennaio 2011) sono da liquidare sulla base di una retribuzione comunque non inferiore al minimale giornaliero di legge, che è pari a 44,49 euro, per il 2011.
Per i lavoratori agricoli a tempo determinato, non potendosi più richiamare i salari convenzionali, la retribuzione di base per la liquidazione delle prestazioni economiche di malattia e maternità non può essere inferiore al minimale di legge indicato per il 2011, pari a 39,58 euro.