Rescissione del contratto, situazione di difficoltà come stato di bisogno
Pubblicato il 06 giugno 2014
In materia di
rescissione del contratto per lesione, il requisito dello
stato di bisogno, richiesto dall'articolo 1448 del Codice civile, non va necessariamente inteso come assoluta indigenza.
E', infatti,
sufficiente ad integrare lo stato di bisogno
anche una contingente situazione di difficoltà economica, per carenza di liquidità, tale da non consentire di far fronte ad impegni di pagamento con mezzi normali e da incidere sulla libera determinazione a contrarre.
Valutazione del giudice di merito
In ogni caso, l'accertamento di questo requisito costituisce una
valutazione di fatto riservata al giudice di merito ed incensurabile in sede di legittimità se adeguatamente motivata.
E' quanto puntualizzato dalla Cassazione con la
sentenza n. 12665 del 5 giugno 2014.