Alla richiesta di un parere sull’indicazione del requisito di “ricerca e sviluppo” nella nota integrativa per le startup e le Piccole e medie imprese innovative, il MiSE risponde che - attesa la necessità di coordinare il disposto dell’articolo 25 del D.L. 179/2012, delle norme del Codice civile e della tassonomia XBRL richiamate dal Ministero stesso per (sopravvenuta) incoerenza - occorre ritenere che le startup che intendono vantare il requisito di “ricerca e sviluppo”, potranno presentare il bilancio con le modalità semplificate previste per le micro-imprese, riportando in calce allo stato patrimoniale le informazioni richieste dal n.1) della lett. h), dell’art. 25 del DL 179/2012, dunque le spese.
Per ragioni di simmetria ed ove ne ricorrano i presupposti soggettivi, poi, anche le Piccole e medie imprese innovative che intendono vantare il requisito di “ricerca e sviluppo”, potranno presentare il bilancio con le modalità semplificate previste per le micro-imprese, riportando in calce allo stato patrimoniale le informazioni richieste dall’art. 4, comma 1, lett. e) 1), del D.L. 3/2015.
E' quanto leggiamo nel parere del Ministero dello Sviluppo Economico prot. 50195, del 14 febbraio 2017.
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