Requisito della regolare permanenza da almeno un anno accertato dal giudice di merito

Pubblicato il 10 settembre 2011 I giudici di Cassazione, con sentenza n. 18480 depositata l'8 settembre 2011, hanno cassato il decreto con cui il Prefetto di Foggia aveva disposto l'espulsione nei confronti di un immigrato precario che aveva chiesto la conversione del permesso di soggiorno per motivi di lavoro di cui era in possesso in quello concesso per motivi di famiglia.

Secondo la Suprema corte, in particolare, il requisito della regolare permanenza in Italia da almeno un anno, richiesto ai fini della conversione del permesso di soggiorno per ragioni di lavoro in permesso di soggiorno per motivi familiari, “non implica necessariamente lo svolgimento continuativo dell'attività di lavoro nell'ambito di un unico rapporto a tempo indeterminato, ma può ritenersi soddisfatto, alla stregua di un'interpretazione «secundum constitutionem», anche in virtù di una successione di contratti di lavoro a termine o stagionali debitamente autorizzati”.

In tali ipotesi – si legge nelle conclusioni della decisione – è il giudice di merito a dover accertare, adeguatamente motivando, l'avvenuta o meno integrazione di tale requisito “anche nell'ipotesi di una pluralità di permessi di lavoro susseguitisi a breve intervallo temporale e in un arco di tempo pur di poco superiore all'anno”.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Porti - Accordo di rinnovo del 18/11/2024

22/11/2024

CCNL Comunicazione artigianato - Ipotesi di accordo del 18/11/2024

22/11/2024

Ccnl Porti. Rinnovo

22/11/2024

Comunicazione artigianato. Rinnovo

22/11/2024

CCNL Terziario Confesercenti - Accordo integrativo del 4/11/2024

22/11/2024

Società di ingegneria: validi i contratti con soggetti privati post 1997

22/11/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy