Strada urbana di scorrimento, requisiti che legittimano l'autovelox

Pubblicato il 13 febbraio 2019

La Corte di cassazione ha fornito alcune precisazioni rispetto all'individuazione dei requisiti minimi che una strada urbana di scorrimento deve presentare per poter essere inserita nell'elenco prefettizio delle strade nelle quali possono essere istallati gli autovelox.

Erronea individuazione delle caratteristiche strutturali della strada

In particolare, ha accolto il ricorso di un automobilista, oppostosi ad una multa per eccesso di velocità rilevata a mezzo di autovelox, contro la statuizione con cui i giudici di merito avevano confermato la contravvenzione elevata nei suoi confronti; questo sul duplice rilievo:

L'automobilista aveva avanzato ricorso in sede di legittimità contestando, tra gli altri motivi, un'erronea individuazione delle caratteristiche strutturali minime che la strada deve presentare per poter essere inserita nell'elenco prefettizio come strada urbana di scorrimento.

Necessari: banchina a destra, marciapiede e aree di sosta

La Suprema corte – sentenza n. 4090 del 12 febbraio 2019 - prima di passare all'esame delle doglianze prospettate, ha richiamato il contenuto delle norme rilevanti ai fini della decisione, tra le quali l'articolo 4 del convertito DL n. 121/2002 (Disposizioni urgenti per garantire la sicurezza nella circolazione stradale) e l'articolo 2 del Codice della Strada (Decreto legislativo n. 285/1992).

Norme di riferimento

Nella specie, la previsione di cui al citato articolo 4 sancisce che spetta al prefetto individuare le strade extraurbane secondarie o urbane di scorrimento (diverse dalle autostrade o dalle strade extraurbane principali per le quali il controllo tramite autovelox è di per sè autorizzato), ovvero singoli tratti di esse, su cui poter utilizzare o installare dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico.

Per quanto riguarda le strade urbane di scorrimento – ha ricordato la Corte - il comma 2 dell'articolo 2 del CDS indica che essere devono avere le seguenti caratteristiche minime: “strada a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico, ciascuna con almeno due corsie di marcia, ed una eventuale corsia riservata ai mezzi pubblici, banchina pavimentata a destra e marciapiedi, con le eventuali intersezioni a raso semaforizzate; per la sosta sono previste apposite aree o fasce laterali estranee alla carreggiata, entrambe con immissioni ed uscite concentrate”.

In detto contesto, la Seconda sezione civile ha ritenuto fondato il motivo di doglianza riguardante l'individuazione dei requisiti minimi che un percorso stradale deve presentare, ai fini indicati dall'art. 4 citato, stante il rinvio alla classificazione contenuta nel Codice della strada.

Gli Ermellini, in particolare, hanno precisato che il legislatore del 2002, nel rinviare alla previsione classificatoria contenuta in quest'ultimo codice, ha vincolato la pubblica amministrazione ai criteri dettati dall'art. 2 del codice stradale medesimo, sicché la questione controversa si riduceva all'interpretazione della norma classificatoria, per stabilire quali fossero i requisiti strutturali indefettibili del percorso stradale (nella sua interezza o in singoli tratti) per poter essere sottoposto al controllo con sistema automatizzato.

E il dato testuale della disposizione richiamata – si legge nella decisione - chiaramente circoscrive gli elementi "eventuali" alla corsia riservata ai mezzi pubblici e alle intersezioni a raso semaforizzate, mentre impone la presenza della banchina pavimentata a destra, del marciapiede e delle aree di sosta, i quali costituiscono perciò elementi strutturali necessari della strada urbana di scorrimento, ovvero i requisiti minimi, anche ai fini dell'adozione del provvedimento amministrativo dell'inclusione della strada nell'elenco prefettizio.

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