Gli atti che hanno ad oggetto le unità immobiliari con rendita catastale rideterminata, stipulati solo dopo il compimento della relativa procedura, devono, sotto il profilo delle imposte indirette, tener conto dell'avvenuta variazione. Un dubbio interpretativo riguarda gli atti già stipulati nel passato, dalla data in cui la nuova rendita ha effetto secondo il comma 337 della Legge Finanziaria per il 2005, che dispone che la rendita così determinata ha effetto "dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data cui riferire la mancata presentazione della denuncia catastale", oppure "in assenza della suddetta indicazione, dal 1° gennaio dell'anno di notifica della richiesta del Comune".
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