Viene resa risposta in merito all’applicazione dell’art. 24-ter del TUIR, relativo al regime di imposizione sostitutiva delle persone, titolari di pensione estera, che trasferiscono la residenza in Italia.
Nello specifico, detta norma dispone che le persone fisiche, titolari dei redditi da pensione di cui all'articolo 49, comma 2, lettera a), erogati da soggetti esteri, che trasferiscono in Italia la propria residenza
- in uno dei comuni appartenenti alle regioni Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia,
- o in uno dei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2 bis al DL n. 189/2016,
- o in uno dei comuni interessati dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, avente comunque una popolazione non superiore a 20.000 abitanti,
possono scegliere di essere assoggettati ad una imposta sostitutiva calcolata in via forfettaria, con aliquota del 7 per cento, per ciascuno dei periodi di imposta di validità dell'opzione.
Dunque, rilevante è il requisito che la persona fisica che trasferisce la residenza in Italia sia titolare di un reddito da pensione.
Con risposta n. 246 dell’8 marzo 2023, l’Agenzia delle Entrate ha specificato che tra i trattamenti pensionistici idonei all’applicazione dell’agevolazione in discorso vi sono tutti gli assegni equiparati alle pensioni, gli emolumenti dovuti dopo la cessazione di un'attività lavorativa da dipendente o non, e tutte le indennità una tantum percepite in seguito al versamento di contributi e la cui erogazione può prescindere dalla cessazione di un rapporto di lavoro.
Però, con riferimento ad una rendita erogata da un ente tedesco sulla base di una polizza avente natura volontaria e per il cui ottenimento non è richiesto il raggiungimento di alcun requisito anagrafico-pensionistico, deve affermarsi la mancata finalità previdenziale della rendita.
In conclusione, detta rendita non ha titolo per rientrare tra i redditi sopra indicati e, quindi, non è consentito per il soggetto estero percipiente avvalersi dell’agevolazione di cui all’art. 24-ter del Tuir.
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