Entro il 30 settembre (termine di presentazione della prima dichiarazione utile), versando con l’F24 la sanzione fissa di 258 euro (codice tributo 8114), si può rimediare ad una mancata scelta o al mancato invio di una comunicazione, adempimenti necessari per fruire di alcuni benefici fiscali o accedere a determinati regimi opzionali. A permetterlo, nel rispetto dei requisiti di legge, lo strumento della remissione in bonis, istituito con l'articolo 2, comma 1, del Dl 16/2012, per le dimenticanze relative agli adempimenti formali non eseguiti alle naturali scadenze.
L’importo della sanzione non si potrà compensare con eventuali crediti.
Gli interessati, soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare:
le società di capitali che hanno deciso di optare per la “trasparenza fiscale”, per il triennio 2014-2016, e non hanno presentato il modello per comunicare la scelta entro il 31 dicembre 2014;
gli enti e le società controllanti che intendono avvalersi della facoltà di adesione al regime di liquidazione e versamento dell’Iva di gruppo per l’anno 2015, ma non hanno trasmesso il modello Iva 26 entro il 16 febbraio 2015.
Ed anche gli enti associativi che hanno trascurato di trasmettere all’Agenzia delle Entrate, nei tempi previsti (entro 60 giorni dalla costituzione per gli enti “nuovi”, entro il 31 marzo di ogni anno, in caso di variazione dei dati precedentemente comunicati), il modello Eas.
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