Remissione in bonis: Eas enti associativi, scadenza invio a fine anno
Pubblicato il 13 dicembre 2012
In virtù dell’istituto della remissione in bonis (comma 1, dell'art. 2, dl n.
16/2012, convertito con modificazioni nella legge
44/2012), gli enti non commerciali di tipo associativo, in possesso dei requisiti sostanziali di legge, che non hanno inviato il Modello Eas - per l’accesso ai regimi agevolati ex art. 148 del Dpr n.
917/1986 (Tuir) ed ex art. 4 del Dpr n.
633/1972 (Iva) - entro i termini previsti, possono fruire comunque dei benefici fiscali ad essi riservati se:
- inoltrano il modello Eas entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile, dunque la prima dichiarazione dei redditi il cui termine di presentazione scade successivamente al termine previsto per effettuare la comunicazione;
- pagano contestualmente la sanzione di 258,00 euro.
Con la
risoluzione 110 del 12 dicembre 2012, l'agenzia delle Entrate chiarisce, confermando quanto detto nella circolare n.
38/E/2012, che: gli enti che non hanno presentato il modello neanche entro il termine della prima dichiarazione utile potranno inviarlo fino al 31 dicembre 2012 e contestualmente versare la sanzione; mentre, gli enti che hanno inoltrato il modello in ritardo devono soltanto versare la sanzione, senza presentare un nuovo Eas.
Si precisa che, anche a regime, nel caso lo scadere dei 60 giorni utili per la presentazione di Eas coincida con il termine previsto per la presentazione della prima dichiarazione dei redditi o vada oltre, allora, grazie alla remissione in bonis, il tempo a disposizione slitta fino alla presentazione della successiva dichiarazione dei redditi (ad esempio: gli enti che, per effetto della costituzione al 1° agosto 2012, dovevano inviare il modello entro il 30 settembre 2012, possono presentare l'Eas entro il 30 settembre 2013 - termine di presentazione della dichiarazione dei redditi 2012).