Relata non riferibile all’atto. Notifica inesistente

Pubblicato il 23 luglio 2015

Per verificare la validità della notificazione di uno specifico atto, non è sufficiente accertare genericamente che un atto qualsiasi è stato notificato, essendo invece necessario accertare che la relata sia riferibile a quel determinato atto.

Qualora, poi, la relata dell’agente notificatore sia contenuta in un foglio separato dal documento da notificare e senza alcuna rilevante congiunzione con quest’ultimo, è necessario procedere al riscontro della riferibilità della relata al documento notificando.

In ogni caso, non può ritenersi “rilevante” la materiale spillatura dell’atto alla relata, posto che la stessa potrebbe essere stata effettuata successivamente e da terze persone.

E’ quanto evidenziato dalla Corte di cassazione nel testo della sentenza n. 15423 depositata il 22 luglio 2015 e con la quale è stata respinta l’impugnazione promossa dall’Agenzia delle Entrate contro una statuizione della Commissione tributaria regionale relativa alla notifica di un atto di gravame, dichiarata inesistente.

Nel caso in esame, oltre l’ultima pagina dell’atto di appello del Fisco risultava “pinzato” un foglio separato di “relata di notifica”, con la quale il messo speciale dell’Agenzia delle Entrate aveva dichiarato di avere notificato il “presente atto” alla persona “addetta all’ufficio”.

Tuttavia, secondo i giudici regionali, non era possibile in alcun modo collegare siffatta relata né all’atto di appello, nel quale, peraltro, era affermato che la notifica era avvenuta a mezzo posta e non, quindi, attraverso mezzo speciale, né soprattutto alla persona destinataria dell’atto di impugnazione.

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