Reintegrazione per illecito disciplinare non contestato

Pubblicato il 12 marzo 2020

Il licenziamento che venga intimato senza contestazione disciplinare continua, come in passato, ad essere considerato ingiustificato ed è sanzionato con la reintegrazione ad effetti risarcitori limitati.

Ai sensi dell'articolo 18, comma 4, dello Statuto dei lavoratori, infatti, la tutela reintegratoria è prevista in caso di "insussistenza del fatto contestato", che implicitamente ricomprende anche l'ipotesi di inesistenza della contestazione.

E’ sulla base di questo assunto che la Corte di cassazione, con sentenza n. 4879 del 24 febbraio 2020, ha confermato la decisione con cui i giudici di merito avevano annullato il licenziamento disciplinare che una Srl aveva irrogato ad un proprio dipendente, condannando la società alla reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro oltre al pagamento di un’indennità in favore del medesimo.

L’annullamento è stato disposto per ritenuta insussistenza del fatto contestato, posto che le condotte imputate al dipendente - di ricatto, minaccia e lesione dell'immagine aziendale - enunciate nella missiva di licenziamento, non erano state contestate a norma dell’art. 7, Legge n. 300/1970.

Il licenziamento è stato considerato come viziato in radice per insussistenza giuridica dei fatti e per violazione del diritto di difesa nel procedimento disciplinare.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Smart working e Collegato lavoro: disciplinati i termini di comunicazione

10/04/2025

Bonus mobili confermato per il 2025

10/04/2025

Dalla FAQ alla norma: lo smart working entra nell’era della certezza giuridica

10/04/2025

Bonus mobili anche per spese del 2025

10/04/2025

Riforma fiscale e DFP in CDM. Novità su tributi locali e giustizia tributaria

10/04/2025

Decontribuzione Sud PMI. Punto di forza? La cumulabilità

10/04/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy