In caso di reintegrazione nel posto di lavoro del lavoratore illegittimamente licenziato ex art. 18 della legge n. 300/1970, nel testo precedente la riforma operata dalla legge 28 giugno 2012, n. 92, il datore di lavoro è tenuto a ricostituire la posizione contributiva del lavoratore.
Ma quale disciplina applicare?
L’argomento è oggetto della sentenza del tribunale di Cosenza del 15 gennaio 2024.
La questione verte sull’opposizione proposta da una società condannata in via definitiva alla reintegrazione di un lavoratore illegittimamente licenziato, con conseguente versamento dei contributi previdenziali maggiorati dalle sanzioni di legge dal giorno del licenziamento a quello, appunto, dell’effettiva reintegrazione.
La società rilevava invece che, ai sensi dell’art. 18 comma 4 dello Statuto dei lavoratori, al datore di lavoro non sono applicabili sanzioni per omessa e tardiva contribuzione, come invece richiesto dall’Inps, anche perché l’obbligo contributivo sorge solo con l’ordine di reintegrazione.
Il legislatore, nel suo intervento del 2012, ha disciplinato anche il profilo delle sanzioni civili prevedendo che, nel caso di tutela reale attenuata, sono dovuti solo gli interessi legali e non le sanzioni civili calcolate nella misura prevista dall’art. 116 della legge n. 388/2000.
Diversamente, nell’ipotesi di tutela reale piena, al versamento dei contributi previdenziali è accompagnato il pagamento delle sanzioni civili.
La questione non è però del tutto pacifica, in quanto la più recente giurisprudenza ha evidenziato come in tema di reintegrazione del lavoratore per illegittimità del licenziamento si debba distinguere, ai fini delle sanzioni, tra la nullità o inefficacia del licenziamento e l’annullabilità dello stesso perché privo di giusta causa o giustificato motivo.
Solo nella prima ipotesi il datore di lavoro sarebbe tenuto sia alla ricostruzione della posizione del lavoratore sia al pagamento delle sanzioni civili per omissione ex art. 116, L. n. 388/2000, mentre nel secondo troverebbe applicazione la comune disciplina della mora debendi nelle obbligazioni pecuniarie, con applicazione delle sanzioni unicamente per il periodo successivo all’ordine di reintegra.
Il giudice del tribunale di Cosenza, sulla scia di recenti sentenze della Corte di Cassazione, distingue quindi tra due ipotesi, fermo restando il (non contestato) principio che in caso di reintegra per licenziamento illegittimo il datore di lavoro debba comunque ricostituire la posizione contributiva del lavoratore senza soluzione di continuità.
Licenziamento inefficace o nullo: in caso di licenziamento inefficace o nullo si applicano le sanzioni civili ex art. 116 comma 8 della legge n. 388/2000.
Licenziamento privo di giusta causa o giustificato motivo: avendo efficacia ex tunc, trova applicazione l’ordinaria disciplina della mora debendi ma non quella delle sanzioni civili.
Nel caso di specie, dunque, poiché prima dell’ordine di reintegrazione trova applicazione l’ordinaria disciplina della mora debendi ma non quello delle sanzioni civili ex art. 116, l’opposizione viene accolta.
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