Con la sentenza 11 aprile 2022, n. 11665, la Corte di Cassazione estende le fattispecie di reintegra nelle ipotesi di licenziamento per giustificato motivo soggettivo o giusta causa. In particolare, secondo gli Ermellini nel comma 4, art. 18, legge 20 maggio 1970, n. 300, non si evince alcun ragionevole richiamo ad una tipizzazione specifica e rigida delle singole fattispecie, sicché laddove la disposizione di derivazione collettiva contenga, accanto a fattispecie tipiche, clausole generali o elastiche di apertura o di chiusura è il giudice che dovrà riempierle di contenuto. Sostanzialmente, dunque, secondo il nuovo orientamento contenuto nella sopracitata sentenza il giudice può interpretare le previsioni generali ed elastiche del CCNL riconducendo la fattispecie concreta alle violazioni aventi sanzioni conservative e caratterizzate dall’assenza di specificità.
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