Regolarizzazione stranieri. L’Avvocatura dello Stato amplia le prove a favore

Pubblicato il 05 ottobre 2012 Con un parere indirizzato ai ministeri dell’Interno, del Lavoro e dell’Immigrazione e cooperazione, l’Avvocatura generale dello Stato, a circa dieci giorni dalla data di scadenza della sanatoria per la regolarizzazione in Italia dei lavoratori stranieri, ha fornito alcuni importanti chiarimenti riguardanti, in primo luogo, i soggetti pubblici abilitati a provare la presenza e permanenza in Italia dello straniero dal 31 dicembre 2011.

Nel parere del 4 ottobre 2012 si legge, infatti, che per organismi pubblici si devono intendere anche i soggetti, pubblici, privati o municipalizzati, che svolgono funzioni o un servizio pubblico. Ciò in funzione della norma che, all’articolo 5, comma 1, del Dlgs n. 109/2012, stabilisce che la suddetta presenza “deve essere attestata da documentazione proveniente da organismi pubblici”.

Circa la permanenza nel nostro Paese, invece, il ministero dell’Interno, in una Faq del 21 settembre scorso, aveva già precisato che “la presenza ininterrotta dal 31 dicembre si deve ovviamente presumere, salvo evidenza contrarie”.

Dunque, la vera questione irrisolta era proprio quella riguardante gli organismi pubblici in grado di produrre la documentazione utile alla prova.

L’Avvocatura ha fornito un’interpretazione volutamente non restrittiva della suddetta locuzione, facendo rientrare nel novero dei “soggetti pubblici” tutti quei “soggetti, pubblici, privati o municipalizzati che istituzionalmente o per delega svolgono una funzione o un'attribuzione pubblica o un servizio pubblico”.

Da ciò ne deriva che anche le prove attestanti la presenza/permanenza si ampliano tanto da ricomprendere anche: il certificato di iscrizione scolastica dei figli, le tessere nominative dei trasporti pubblici, la certificazione proveniente dalle forze pubbliche (multe stradali, sanzioni amministrative eccetera), le schede telefoniche di operatori italiani, il certificato di un centro di accoglienza e/o di ricovero autorizzato o anche religioso.

Uno di questi documenti presentati dallo straniero allo Sportello unico per l’immigrazione è sufficiente per dimostrare la sua presenza in Italia dal 2011. Analogamente, lo straniero potrà offrire come prova anche la documentazione rilasciata da rappresentanze diplomatiche o consolari in Italia, prima del 31 dicembre 2011. Viceversa, non vale come prova il timbro Schengen di un altro Paese. Si legge nel parere che “il passaporto recante il timbro di entrata in area Schengen da solo è in grado di attestare soltanto la presenza dello straniero, a quella data, nel territorio Schengen, non anche nel territorio nazionale”.

I chiarimenti offerti sono molto utili per sciogliere i dubbi di numerosi datori di lavoro, che non sapendo, finora, se i documenti presentati dai lavoratori fossero accettabili come “prova” non hanno ancora regolarizzato le loro posizioni.

Si ricorda che per regolarizzare lo straniero in Italia vi è ancora tempo: la sanatoria si concluderà il 15 ottobre 2012.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Porti - Accordo di rinnovo del 18/11/2024

22/11/2024

CCNL Comunicazione artigianato - Ipotesi di accordo del 18/11/2024

22/11/2024

Ccnl Porti. Rinnovo

22/11/2024

Comunicazione artigianato. Rinnovo

22/11/2024

CCNL Terziario Confesercenti - Accordo integrativo del 4/11/2024

22/11/2024

Società di ingegneria: validi i contratti con soggetti privati post 1997

22/11/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy