È ammesso l’accesso alla CIGO o al FIS per emergenza Coronavirus anche se l’impresa richiede l’integrazione salariale in favore di lavoratori regolarizzati a seguito di accesso ispettivo da parte dell’INL.
A specificarlo è l’Ispettorato nazionale del lavoro, con la nota n. 64 del 15 maggio 2020.
L’art. 19 del D.L. n. 18/2020 (cd. “Decreto Cura Italia”), convertito con modificazioni in L. n. 27/2020, prevede che i datori di lavoro – i quali nell'anno 2020 sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da Coronavirus – possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale (CIGO) o di accesso all'assegno ordinario (FIS) con causale "emergenza COVID-19", per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 per una durata massima di nove settimane e comunque entro il mese di agosto 2020.
Tale possibilità è prevista in relazione ai lavoratori che devono risultare alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione alla data del 23 febbraio 2020.
Successivamente, su tale disposizione è intervenuto anche il D.L. n. 23/2020 (cd. “Decreto Liquidità”) che all’art. 41 ha stabilito l’estensione delle disposizioni di cui sopra anche ai lavoratori assunti dal 24 febbraio al 17 marzo 2020.
In materia di regolarizzazione di “lavoro nero”, l’art. 3, co. da 3 a 3-quinquies del D.L. n. 12/2002 prevede la piena applicabilità della diffida obbligatoria anche alle ipotesi di lavoro nero, con l’eccezione dei lavoratori minori, clandestini e richiedenti asilo.
Quindi, il datore di lavoro ha la possibilità di rimediare ad un impiego irregolare del lavoratore, effettuando con valenza retroattiva gli adempimenti che avrebbe dovuto porre in essere fin dall’origine dell’impiego di detto lavoratore.
Tale possibilità è prevista:
In relazione al disposto normativo appena citato, l’accesso ai trattamenti di integrazione salariale appare quindi essere condizionato alla circostanza che il lavoratore sia stato assunto entro il termine del 17 marzo 2020.
In ragione di ciò, afferma l’INL, non sussistono motivi ostativi alla concessione del trattamento di CIGO per Coronavirus, purché il rapporto di lavorativo, a seguito di regolarizzazione, sia iniziato entro il 17 marzo 2020.
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