Regolamento mediatori e organismi di mediazione, modifiche in Gazzetta

Pubblicato il 24 settembre 2014 Sulla Gazzetta Ufficiale n. 221 del 23 settembre 2014 è stato pubblicato il Decreto del ministero della Giustizia n. 139 del 4 agosto 2014 contenente modifiche al Decreto ministeriale n. 180/2010, relativo alla determinazione dei criteri e delle modalità di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell'elenco dei formatori per la mediazione.

Incompatibilità e conflitti di interesse del mediatore

Si segnala che il provvedimento introduce alcune integrazioni al precedente regolamento disciplinando le ipotesi di incompatibilità e conflitti di interesse del mediatore.

In particolare, il mediatore non potrà essere parte ovvero rappresentare o in ogni modo assistere parti in procedure di mediazione dinanzi all'organismo presso cui è iscritto o relativamente al quale è socio o riveste una carica a qualsiasi titolo.

Inoltre, non potrà assumere la funzione di mediatore chi abbia avuto, negli ultimi due anni, rapporti professionali con una delle parti.

Per intrattenere rapporti professionali con una delle due parti, il mediatore dovrà attendere il decorso di almeno due anni dalla definizione del procedimento.

Questi divieti si estendono anche nelle ipotesi di rapporti con i professionisti soci, associati ovvero che esercitano negli stessi locali del mediatore.

Importo fisso di 40 euro per le liti fino a 250mila euro

Il provvedimento interviene anche relativamente all'approvazione delle indennità spettanti agli organismi di mediazione.  

Nel dettaglio, viene previsto che l'importo fisso versato al momento del deposito della domanda di mediazione e dalla parte convenuta al momento della sua adesione al procedimento rimane di 40 euro per le liti di valore fino a 250.000 euro mentre si passa a 80 euro per quelle di valore superiore, oltre alle spese vive documentate.

Sul punto, il decreto specifica che l'importo fissato vada corrisposto anche in caso di mancato accordo.

Organismi di mediazione, comunicazione dei dati statistici ogni tre mesi

Per l'iscrizione dell'ente al registro degli organismi di mediazione, il capitale sociale necessario alla costituzione di srl diventa di 10 mila euro.

Ogni organismo, al fine di ogni trimestre, dovrà comunicare al ministero della Giustizia, i dati statistici sull'attività di mediazione effettivamente svolti, a pena di sospensione e, poi, cancellazione dal registro medesimo.

Gli organismi di mediazione e gli enti di formazione avranno 120 giorni per adeguarsi ai nuovi requisiti.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Cumulo della pensione con i redditi da lavoro autonomo: come presentare il modello RED 2024

20/09/2024

Bonus befana in arrivo a dicembre?

20/09/2024

Contribuzione in due gestioni previdenziali: legittima per la CEDU

20/09/2024

Processo telematico: nuove specifiche tecniche dal 30 settembre

20/09/2024

DDL Lavoro: nuova regola per contratti misti per forfetari

20/09/2024

Società liquidata ed estinta: soci senza diritto di operare le variazioni Iva

20/09/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy