Secondo il Tribunale di Milano, l’attività di messa a disposizione di “case vacanza” e “B&B” non può essere impedita in virtù di un regolamento condominiale che espressamente vieti di destinare i locali di proprietà privata o comune ad uso di alberghi, pensioni e simili.
L’attività di case vacanza e B&B non rientra, infatti, negli usi appena descritti come espressamente vietati.
Difatti, l'attività esercitata non può essere assimilata a quella alberghiera, posta l'assenza di servizi quali il cambio biancheria, il riordino e la pulizia giornaliera dei locali, la consegna delle chiavi per l'intera durata del soggiorno, unitamente alla mancanza di somministrazione di cibi e bevande.
E’ quanto concluso dal Tribunale ordinario di Milano, con sentenza n. 11275 depositata l’8 novembre 2018.
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