Regolamento confini al giudice ordinario

Pubblicato il 17 febbraio 2016

E’ competetene il giudice ordinario in ordine alle controversie tra privati circa l’esistenza o l’estensione del diritto di proprietà (azione regolamento di confini) anche se, ai fini probatori, sono impiegate le risultanze catastali.

Contestazione risultanze catastali al giudice tributario

Quando invece si intende contestare, nei confronti degli organi competenti amministrativi, le risultanze degli atti catastali ed ottenerne le variazioni (anche al fine di adeguarle all'esito di un’azione di rivendica o di regolamento di confini), la giurisdizione non può che spettare al giudice tributario, in ragione della netta incidenza di tali atti sulla determinazione dei tributi.

E’ quanto affermato dalla Corte di Cassazione, sezioni unite civili, accogliendo il ricorso di due comproprietarie di un appartamento, le quali avevano citato in giudizio la proprietaria di altra unità immobiliari nel medesimo condominio, per l’accertamento delle rispettive porzioni immobiliari, la disapplicazione degli atti catastali recanti identificativi errati e la dichiarazione dell’obbligo, da parte di vari enti, di apportare le relative rettifiche catastali.

Ma il Tribunale ordinario adito aveva dichiarato il proprio difetto di giurisdizione, asserendo che la rimodulazione catastale delle unità immobiliari interessate fosse di spettanza del giudice tributario. Previsione confermata in anche appello e verso la quale le ricorrenti si sono poi rivolte, vittoriosamente, in Cassazione.

Giurisdizione tributaria se sussiste potere impositivo

In particolare – con sentenza n. 2950 depositata il 16 febbraio 2016 - le Sezioni Unite hanno precisato che ai fini della sussistenza della giurisdizione tributaria, come delineata ai sensi dell’art. 2 comma 2 D.Lgs. 546/1992, è necessario che la controversia non sia estranea all'esercizio di un potere impositivo sussumibile nello schema potestà – soggezione, proprio dl rapporto tributario. In altre parole, se si tratta di una controversia tra privati, la mancanza di un soggetto investito di tale potestas impositiva, in senso lato, comporta l’assenza anche del rapporto tributario.

Il menzionato art. 2 comma 2 (che definisce la giurisdizione del giudice tributario) va dunque riferito – conclude la Corte - a quelle sole controversie che si pongano come presupposto per l’assoggettamento a tributi o per la determinazione dell’entità degli stessi, mentre, qualora la contestazione coinvolga in radice (come nel caso di specie) la titolarità del diritto dominicale, non può che affermarsi la giurisdizione del giudice ordinario.

 

 

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