Regolamento condominiale integralmente accettato, anche nelle maggioranze

Pubblicato il 30 gennaio 2020

Con l’accettazione, nell’atto di acquisto immobiliare, dell'integrale contenuto del regolamento di condominio si accettano, interamente, anche le limitazioni di posizioni di vantaggio in esso contenute.

E deve considerarsi accettato, incondizionatamente e senza limitazione alcuna in rapporto alla natura ed alla proiezione delle clausole regolamentari, che il regolamento sia eventualmente suscettibile di modifica a maggioranza non già all'unanimità.

Lo ha riconosciuto la Corte di cassazione nel testo della sentenza n. 1992 del 29 gennaio 2020, in rigetto delle doglianze avanzate da un condomino contro una delibera dell’assemblea condominiale.

La Corte, in particolare, ha ritenuto che il ricorrente, avendo accettando l'integrale contenuto del regolamento condominiale di riferimento, avesse anche accettato, incondizionatamente, che, come ivi previsto, il suo diritto disponibile ad una più favorevole ripartizione delle spese di manutenzione del lastrico solare in uso alla sua proprietà operasse come "suscettibile di affievolimento a maggioranza non già all'unanimità".

Secondo i giudici di Piazza Cavour, infatti, la degradazione del suo diritto, ovvero l'operatività del più oneroso criterio di cui all'art. 1126 cod. civ., era stata espressione della sua volontà o, quanto meno, non era avvenuta in contrasto con essa.

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