Giunge l’ok da parte del Consiglio di Stato sullo schema di decreto del MEF, recante il regolamento del cd. “cashback”, ossia il rimborso concesso a coloro che effettueranno acquisti senza l’utilizzo del contante. Il meccanismo del “cashback” è stato introdotto, in via sperimentale dal 1° dicembre al 31 dicembre 2020, dall’art. 1, co. da 288 a 290 della L. n. 160/2019, il quale demanda ad apposito decreto la definizione delle condizioni e dei criteri di attribuzione dei rimborsi.
Si ricorda, al riguardo, che sul regolamento era già stato registrato il parere favorevole del Garante della privacy.
Il piano consiste in un rimborso su base semestrale, dicembre è un mese sperimentale, del 10% degli acquisti compiuti con mezzi di pagamento elettronici in negozi fisici dal bar alla grande catena commerciale entro la soglia di 1.500 euro a semestre.
Non sono inclusi gli acquisti online ma le consegne con contestuale pagamento con i pos portatili rientrano nel programma. Oltre i 150 euro di spesa il rimborso è sempre di 15 euro, questo per favorire i micro pagamenti digitali. Per chi fa molti acquisti è previsto un premio, un ulteriore rimborso da 1.500 euro, se ci si qualifica tra i primi 100 mila consumatori.
I rimborsi per gli acquisti con le carte di credito potranno avvenire unicamente tramite l’app IO.
È necessario iscriversi al programma e agganciare il codice fiscale alle carte che si intendono utilizzare cumulando il rimborso per singolo contribuente da più fonti di pagamento e fornire l'iban del conto corrente su cui ricevere semestralmente i rimborsi. I rimborsi partono con un minimo di 50 transazioni a semestre.
La lotteria scontrini, dopo tre rinvii è in procinto di partire dal 1° gennaio 2021, e premierà soltanto gli acquisti effettuati, con carte, bancomat, App e altri sistemi di pagamento elettronico.
Dunque, da dicembre sarà possibile registrarsi al portale e scaricare il codice lotteria da mostrare poi all’esercente al momento dell’acquisto. Ogni pagamento elettronico consentirà di generare un biglietto virtuale per ogni euro speso, fino a un massimo di 1.000 biglietti virtuali per ogni scontrino di importo pari o superiore a 1.000 euro. Nel caso in cui l’importo speso è superiore a un euro, l’eventuale cifra decimale superiore a 49 centesimi produrrà comunque un altro biglietto virtuale. Resta anche confermata l’esclusione degli acquisti tramite e-commerce.
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