In presenza di contratti a titolo oneroso traslativi o costitutivi di diritti reali, il valore del bene, ai fini della determinazione dell’imposta di registro, deve essere calcolato alla data dell’atto traslativo.
Conseguentemente, nel caso di contratto preliminare di compravendita, il valore del bene va calcolato con riferimento al valore venale in comune commercio dell’immobile, al momento della stipula del contratto definitivo.
E’ questo il principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione, sezione tributaria, nel testo della sentenza n. 6173 del 10 marzo 2017, pronunciata con riferimento ad una vicenda in cui il trasferimento del bene immobile era intervenuto con sentenza adottata ai sensi dell’articolo 2932 del Codice civile (esecuzione specifica dell’obbligo di concludere un contratto).
Nel caso specificamente esaminato, la Suprema corte ha precisato che, per determinare il valore del bene come base imponibile per l'imposta di registro, occorresse fare riferimento non alla data del contratto preliminare ma a quella della sentenza, attesa l’efficacia costitutiva di quest’ultima.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".